Art. 3.
(Impianti portuali di raccolta).

      1. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole, alimentari e forestali, predispone un programma di interventi per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonché delle relative dotazioni infrastrutturali, necessari a garantire nei porti pescherecci un idoneo servizio di conferimento e di smaltimento dei rifiuti recuperati dal mare.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo alle regioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, ripartito, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rapporto al numero e alla dimensione dei porti pescherecci presenti in ciascuna regione, nonché al numero e alle dimensioni delle unità da pesca iscritte in ciascun porto.